Prior in tempore, potior in iure
Prior in tempore, potior in iure [lett. “Primo nel tempo, prevalente nel diritto”, cfr. artt. 1380, 2652, 2808 c.c.]
Principio del diritto che statuisce la prevalenza, nell’ipotesi di conflitto tra più soggetti, di quello che per primo abbia acquistato il diritto o che, per primo, ne abbia curato la pubblicità (si pensi al regime della trascrizione, cfr. artt. 2643 e ss. c.c.).
Principio del diritto che statuisce la prevalenza, nell’ipotesi di conflitto tra più soggetti, di quello che per primo abbia acquistato il diritto o che, per primo, ne abbia curato la pubblicità (si pensi al regime della trascrizione, cfr. artt. 2643 e ss. c.c.).